La mediazione tributaria è un istituto giuridico obbligatorio per le controversie tributarie di valore non superiore a 50.000 euro, al netto di sanzioni e interessi. Introdotta per limitare il contenzioso fiscale, consente al contribuente e all’Agenzia delle Entrate di trovare un accordo senza dover ricorrere subito alla giustizia tributaria. L’obiettivo è risolvere le liti in modo più rapido, economico e meno conflittuale.
È obbligatoria per tutti gli atti impugnabili davanti alla Commissione Tributaria che rientrano nella soglia di valore prevista. Tra questi rientrano:
- Avvisi di accertamento e avvisi di liquidazione;
- Provvedimenti sanzionatori;
- Cartelle di pagamento per vizi propri;
- Dinieghi di agevolazioni fiscali o rimborsi;
- Atti relativi ai tributi locali (come TARI o TARSU);
- Fermi amministrativi e ipoteche.
Sono invece esclusi dalla procedura gli atti di valore superiore a 50.000 euro, quelli non impugnabili e alcuni atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il rispetto dei termini di mediazione tributaria è fondamentale per evitare l’inammissibilità del ricorso.
Nel prossimo paragrafo approfondirai quali sono gli atti e le controversie soggetti a reclamo mediazione tributaria, includendo casi specifici e chiarimenti sul valore della lite.
Quando presentare il reclamo e in che forma
Il ricorso con istanza di mediazione tributaria deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. Il contribuente, tramite il proprio rappresentante, deve redigere un atto denominato ricorso reclamo tributario, contenente anche una proposta di mediazione fiscale. Questo atto ha doppia valenza: impugnativa e propositiva.
Il reclamo e mediazione tributaria si attiva quindi con un unico documento che:
- Impugna formalmente l’atto;
- Propone una soluzione conciliativa, specificando eventuali correzioni o riduzioni richieste;
- Allegati documenti utili alla valutazione (es. ricevute, dichiarazioni, documenti contabili).
La notifica avviene tramite PEC, con invio all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto. Il contribuente dovrà poi attendere 90 giorni: in questo lasso di tempo, l’ufficio esamina l’istanza e può accettare, rigettare o formulare una controproposta di mediazione.
Nel prossimo paragrafo verranno analizzati i criteri per determinare il valore della controversia tributaria e le ipotesi in cui la mediazione obbligatoria tributaria è improcedibile.
Come si calcola il valore della controversia e i casi di improcedibilità
Il valore della controversia tributaria è calcolato in base all’importo dell’imposta richiesta, escludendo sanzioni e interessi. In caso di atti relativi solo a sanzioni, la somma delle sanzioni costituisce il valore da considerare. È fondamentale questa distinzione, perché determina l’applicabilità o meno della mediazione tributaria obbligatoria.
La procedura non è praticabile, e quindi è improcedibile, nei seguenti casi:
- L’atto impugnato ha un valore superiore a 50.000 euro;
- Il valore non è determinabile (tranne che per classamenti catastali);
- L’atto riguarda sanzioni accessorie o aiuti di Stato;
- L’atto proviene dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, salvo alcuni casi specifici;
- Non si tratta di un atto impugnabile.
Questi limiti sono rilevanti per evitare di presentare un’istanza di reclamo mediazione non ammissibile, con rischio di rigetto formale.
Nel paragrafo successivo verranno illustrate le modalità di presentazione dell’istanza mediazione tributaria e il ruolo del mediatore tributario.
Come presentare l’istanza di mediazione tributaria
L’istanza di mediazione tributaria si presenta congiuntamente al ricorso reclamo. Il documento deve:
- Essere firmato digitalmente dal contribuente o dal suo difensore;
- Includere una dettagliata motivazione;
- Indicare le eventuali proposte di rideterminazione dell’imposta o sanzioni;
- Allegare documentazione probatoria.
L’invio avviene tramite PEC e segue gli stessi termini previsti per il ricorso tributario. Per l’esame dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate incarica un ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto (per garantire imparzialità). Questo ufficio può:
- Accogliere totalmente o parzialmente la proposta;
- Formulare una proposta alternativa;
- Rigettare con un diniego reclamo mediazione.
In caso di accordo di mediazione, le sanzioni tributarie sono ridotte al 35% del minimo edittale, rappresentando uno dei principali benefici fiscali della mediazione.
Nel prossimo paragrafo verrà approfondito il funzionamento dell’accordo di mediazione e le conseguenze del mancato pagamento delle somme dovute.
Vantaggi dell’accordo di mediazione tributaria
L’accordo di mediazione tributaria comporta vantaggi concreti, sia in termini economici che procedurali. In particolare:
- Riduzione delle sanzioni al 35% del minimo legale;
- Possibilità di pagare l’importo in rate mensili (massimo otto rate trimestrali);
- Evitare l’apertura di un contenzioso tributario;
- Risparmio sui costi di giustizia e tempi ridotti rispetto a un processo ordinario.
L’accordo si perfeziona con la firma del verbale da parte dell’Agenzia delle Entrate e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, entro 20 giorni. In caso di mancato pagamento, l’atto di mediazione diventa titolo esecutivo, con possibilità di riscossione coattiva.
L’accordo può riguardare l’intera pretesa o solo una parte, lasciando la possibilità di proseguire il ricorso per le somme residue. Si tratta quindi di uno strumento flessibile, finalizzato alla definizione stragiudiziale delle controversie tributarie.
Nel prossimo paragrafo vedrai come procedere nel caso in cui la mediazione non porti a un accordo e sia necessario costituirsi in Commissione Tributaria.
Costituzione in giudizio dopo la mediazione e contributo unificato
Se nei 90 giorni successivi alla notifica del ricorso con istanza di mediazione non si raggiunge un accordo, il contribuente può depositare il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale entro 30 giorni. Questo passaggio è essenziale per dare avvio al processo tributario vero e proprio.
Il deposito avviene in via telematica tramite il sistema SIGIT e richiede il versamento del contributo unificato tributario, proporzionato al valore della lite:
- 30 euro: controversie fino a 2.582,28 euro;
- 60 euro: da 2.582,29 a 5.000 euro;
- 120 euro: da 5.000,01 a 25.000 euro;
- 250 euro: da 25.000,01 a 49.999,99 euro.
È importante allegare tutta la documentazione, inclusa la prova di notifica del ricorso reclamo e la ricevuta del contributo unificato. In assenza di questi elementi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
Infine, va ricordato che anche le controversie soggette a mediazione tributaria godono della sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto.
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