fatture soggettivamente inesistenti

Cosa sono le fatture soggettivamente inesistenti?

Le fatture soggettivamente inesistenti sono documenti fiscali emessi da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente realizzato l'operazione economica. Si tratta di un meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione fiscale, che spesso coinvolge soggetti che operano come intermediari fittizi.

Queste operazioni rientrano nella categoria delle operazioni soggettivamente inesistenti, in cui la transazione commerciale avviene realmente, ma il soggetto emittente della fattura non è il reale fornitore del bene o servizio. Questo stratagemma viene utilizzato per generare crediti IVA indebiti, alterare la contabilità aziendale o ottenere vantaggi fiscali illeciti.

Nei prossimi paragrafi verranno analizzati gli aspetti normativi, le modalità con cui vengono effettuate queste operazioni e le conseguenze fiscali che ne derivano.

La normativa sulle fatture soggettivamente inesistenti

La disciplina delle fatture false si basa su diverse normative, tra cui:

  • Articolo 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, che regola l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  • Articolo 1, lettera a), del D. Lgs. n. 74/2000, che stabilisce le sanzioni per l’emissione e l’utilizzo di fatture false.

Secondo la normativa vigente, l’emissione e l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti costituiscono un illecito fiscale e, in alcuni casi, un reato tributario perseguibile penalmente.

La prossima sezione analizzerà con un esempio pratico come funziona questa frode.

Esempio di operazione soggettivamente inesistente

Un tipico schema fraudolento prevede l’intervento di un missing trader, ovvero un soggetto che acquista beni o servizi senza applicare l'IVA, per poi rivenderli con IVA senza versarla all’Erario. Il funzionamento può essere così descritto:

  1. Un'azienda estera vende beni o servizi a un missing trader italiano, emettendo una fattura senza IVA.
  2. Il missing trader rivende i beni a un’altra impresa italiana, emettendo una fattura con IVA.
  3. L’acquirente detrae l’IVA dalla fattura ricevuta, mentre il missing trader scompare senza versare l’imposta allo Stato.

Questa pratica genera un vantaggio economico per il missing trader, che può applicare prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, creando un danno per il Fisco e per le aziende oneste.

Nel prossimo paragrafo si esaminerà l’onere della prova nei contenziosi su queste operazioni.

L’onere della prova

Uno degli aspetti più delicati in materia di operazioni inesistenti è la ripartizione dell’onere della prova tra Fisco e contribuente. La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione ha chiarito che spetta all’Amministrazione Finanziaria dimostrare che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolto in una frode fiscale.

In particolare, la sentenza C-277/14 della Corte di Giustizia ha stabilito che l’Amministrazione deve basarsi su elementi oggettivi per provare la consapevolezza del contribuente. Tuttavia, se il Fisco riesce a fornire questa prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede, dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie per verificare la regolarità dell’operazione.

Nel prossimo paragrafo verrà approfondito il concetto di buona fede del contribuente e i criteri per dimostrarla.

La buona fede del contribuente

Se il Fisco dimostra che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, il contribuente deve fornire prove concrete della propria buona fede. Non è sufficiente dimostrare la regolarità della contabilità o l’assenza di un vantaggio economico diretto, ma è necessario dimostrare di aver effettuato controlli approfonditi sul fornitore e sull’operazione commerciale.

Per dimostrare la buona fede, il contribuente può:

  • Presentare documentazione che attesti la reale esistenza del fornitore.
  • Dimostrare di aver verificato la solidità economica del venditore.
  • Fornire prove dell’effettiva ricezione e utilizzo del bene o servizio acquistato.

Nel paragrafo successivo si esaminerà la deducibilità dei costi derivanti da fatture soggettivamente false.

La deducibilità dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti

Dal punto di vista fiscale, le conseguenze delle fatture soggettivamente inesistenti riguardano principalmente la detrazione dell’IVA e non la deducibilità del costo sostenuto.

Dopo l’introduzione del comma 4-bis all’articolo 14 della legge n. 537/1993, i costi documentati da fatture soggettivamente false vengono generalmente considerati deducibili, a meno che non siano in contrasto con i principi di:

  • Effettività
  • Inerenza
  • Competenza
  • Certezza e determinabilità

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 13844/2020), i costi restano deducibili anche se il contribuente è consapevole della frode, salvo il caso in cui siano legati a reati non colposi.

Nel prossimo paragrafo verranno illustrate le sanzioni previste per chi utilizza fatture soggettivamente false.

Le sanzioni per l’utilizzo

L’utilizzo di fatture false comporta sanzioni tributarie e penali. Tra le principali sanzioni amministrative previste si segnalano:

  • Sanzione per infedele dichiarazione: dal 135% al 270% dell’imposta evasa (art. 5, commi 4 e 4-bis, D. Lgs. n. 471/1997).
  • Sanzione per illegittima detrazione dell’IVA: dal 90% al 180% dell’importo detratto (art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 471/1997).

Sul piano penale, l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può configurare il reato di dichiarazione fraudolenta, con pene che possono arrivare fino a sei anni di reclusione (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000).

Affidarsi a un avvocato tributarista esperto può essere determinante per affrontare eventuali contestazioni e difendersi nel contenzioso fiscale.

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L'autore

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Avv. Michele Melchiorre

L'avv. Michele Melchiorre, laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è specializzato in diritto Tributario e della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Gestisce lo Studio Legale Melchiorre, ed è ideatore e titolare del band Avvocato Tributarista legal; noto per competenze in diritto Penale, Tributario e Crisi di Impresa, è anche Presidente dell'Associazione Benefit Cattolica Consumatori dal 2016.

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